Comitato A.R.C.A. - La pedemontana Rivive!

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Statuto

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ATTO COSTITUTIVO e STATUTO DEL COMITATO

“A.R.C.A.” Assieme, Resistiamo Contro l’Autostrada

La pedemontana rivive

 

ATTO COSTITUTIVO
I FIRMATARI DEL PRESENTE DOCUMENTO
  • Preso atto del progetto di costruzione di una bretella autostradale a 4 corsie in project financing fra Gemona del Friuli e Cimpello, per il quale la Regione Friuli Venezia Giulia ha predisposto bando di gara
  • Atteso che tale opera non eliminerà i problemi di viabilità che promette di risolvere e arrecherà un danno insanabile all’ambiente di molti dei comuni direttamente interessati e di quelli contermini, danno in grado di compromettere ogni ipotesi di sviluppo anche economico fondato sulla valorizzazione del territorio
  • Consapevoli che il fiume Tagliamento costituisce l’elemento di irrinunciabile valore non solo per gli abitanti che vi si affacciano ma per tutti, essendo l’ultimo fiume integro di tutta l’Europa, e che non minore pregio vantano i Magredi per l’alto grado di biodiversità, le colline di Sequals e Castelnovo per la varietà degli ambienti e la ricchezza dei boschi, la piana di Osoppo per la vastità e la bellezza dei panorami offerti
  • Convinti che tale patrimonio, assieme a quello linguistico e culturale di questa porzione del Friuli, vada in ogni modo preservato e tramandato
  • Rispettosi dei vincoli imposti dalla Convenzione delle Alpi, dell’impegno per la riduzione del deficit pubblico promosso dalla legislazione europea, degli impegni di Kyoto e delle conseguenti politiche per la riduzione delle emissioni in atmosfera e per il trasferimento del traffico gommato su modalità meno inquinanti
  • Visto che tale progetto, lungi dal risolvere i problemi della viabilità, costituirà un serio pericolo per la salute pubblica e per la qualità della vita delle citate comunità
  • In continuità organizzativa e di intenti con l’omonima libera associazione di cittadini costituitasi il 12 marzo 2012 a Forgaria nel Friuli

SI COSTITUISCONO IN COMITATO CIVICO

spontaneo, indipendente da forze politiche precostituite, a partecipazione libera e aperta a chiunque abbia a cuore le premesse del presente documento e si impegni a sostenere gli intenti che seguono e quelli che il comitato, nel corso della sua esistenza, ulteriormente individuerà e vorrà perseguire:

  1. opporsi alla costruzione della bretella di collegamento autostradale Cimpello-Gemona;
  2. tutelare l’ambiente e la cultura della Pedemontana friulana e assicurare che esse vengano tramandate alle future generazioni;
  3. prendere coscienza e divulgare i rischi di uno sviluppo non compatibile, di scelte economiche e infrastrutturali che, nel compromettere l’ambiente, pregiudicano anche la permanenza delle nostre comunità in questo territorio;
  4. promuovere tutte le necessarie azioni per divulgare e realizzare gli impegni del Comitato, allargarne le adesioni, assicurarne il sostegno economico;
  5. studiare, proporre, realizzare progetti di sviluppo economico e culturale per il rilancio della zona pedemontana anche individuando soluzioni viarie alternative che consentano il collegamento agevole con le sue vallate.

È nello spirito di una accoglienza di tutte le opinioni, idee e proposte, nella discussione serena e aperta, nella deliberazione delle decisioni secondo i principi della democrazia di base che il Comitato intende sviluppare la sua azione, auspicando che i propri amministratori e i rappresentanti politici possano condividere e farsi interpreti dei principi e delle iniziative del Comitato stesso.

Gli intervenuti, che qui di seguito firmano per la costituzione del Comitato e per l’adesione allo stesso (vedere allegati che fanno parte integrante del presente documento), deliberano in questa sede di darsi il seguente statuto e contestualmente determinano le cariche sociali nominando, membri del Consiglio Direttivo che rimane in carica fino al 31 dicembre 2012:

           presidente      Durì Alberto
   vicepresidente    D’Andrea Lucia
   vicepresidente    Fabris Emanuele
   segretario    De Simon Giuseppe
   tesoriere    Garlatti Costa Claudio
   membro    Agnola Ennio
   membro    Brosolo Dante
   membro    Chiapolino Paolo
   membro    Chieu Attilio
   membro    Chieu Cristina
   membro    Chieu Luciana
   membro    Clemente Enea
   membro    D’Andrea Antonella
   membro    De Nardo Ilario
   membro    Faleschini Romeo
   membro    Garlati Costa Claudio
   membro    Garlatti Costa Edi
   membro    Garlatti Costa Paolo
   membro    Garlatti Costa Stefania
   membro    Marin Ivan
   membro    Nardini Maurizio
   membro    Ortali Marco
   membro   Pischiutta Flavia
   membro   Rosa Pietro
   membro   Saggiovitz Cécile
   membro   Vendeman Antonio
   membro   Venuti Ruben
   membro    Vicedomini Mario
   membro    Zuliani Bruno
 
STATUTO

Art. 1 Denominazione, sede e durata

Viene costituito un Comitato LIBERO, SPONTANEO e APARTITICO, denominato "A.R.C.A. Assieme Resistiamo Contro l’Autostrada – La Pedemontana rivive”.
Il Comitato haà sede in Forgaria nel Friuli all’indirizzo Via Ponte Armistizio, 2.
La durata del Comitato è illimitata. La variazione della sede non costituisce modifica statutaria.
 

Art. 2 Scopi e attività

È un Comitato spontaneo, indipendente da forze politiche precostituite, a partecipazione libera e aperta che persegue gli obiettivi espressi nell’atto costitutivo che fa parte integrante del presente statuto.
 

Art. 3 Risorse economiche

  1. Il Comitato trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
    1. quote annuali e contributi volontari degli associati;
    2. erogazioni liberali di terzi, eredità, donazioni e legati testamentari;
    3. contributi dello Stato, delle regioni, degli enti locali, degli enti e delle istituzioni pubbliche e delle imprese;
    4. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
    5. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.
  2. Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i soci né durante la vita del Comitato, né all'atto del suo scioglimento.
  3. L'esercizio finanziario del Comitato ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
  4. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro tre mesi dalla chiusura.
 
Art. 4 Soci
  1. Il numero degli aderenti è illimitato.
  2. Sono membri del Comitato i soci fondatori e tutti i soggetti - persone fisiche - che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi del Comitato e a osservare il presente statuto, assolvendo in particolare ai requisiti del successivo art.5.
  3. Tutti coloro che, senza richiedere l’ammissione, intendano partecipare comunque all’attività del Comitato sono ammessi come sostenitori fatto salvo parere contrario del Direttivo.
 

Art. 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

  1. L'ammissione a socio è subordinata:
    1. alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati;
    2. al compimento del diciottesimo anno d'età;
    3. al versamento della quota di iscrizione annuale
  2. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; le eventuali reiezioni debbono essere motivate.
  3. Non è prevista la temporaneità della partecipazione alla vita associativa fermo restando il diritto di recesso.
  4. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci.
  5. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.
  6. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo.
  7. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:
    1. comportamento contrastante con gli scopi del Comitato;
    2. persistenti violazioni degli obblighi statutari.
  8. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
  9. La quota associativa non è trasmissibile per atto fra vivi e non è prevista la rivalutabilità della stessa.
 

Art. 6 Doveri e diritti degli associati

  1. I soci sono obbligati a:
    1. osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
    2. mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti del Comitato.
  2. I soci hanno diritto a:
    1. partecipare a tutte le attività promosse dal Comitato;
    2. partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
    3. accedere alle cariche associative.
  3. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà del Comitato.
 

Art. 7 Organi del Comitato

  1. Sono organi del Comitato:
    1. l'Assemblea dei soci;
    2. il Consiglio Direttivo;
    3. il Presidente.
  2. Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.
 

Art. 8 L'Assemblea

  1. L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria o straordinaria.
  2. Ogni associato è ammesso alle votazioni se abbia versato la quota associativa; ogni socio, persona fisica, dispone di un solo voto.
  3. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.
  4. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.
  5. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività del Comitato ed in particolare:
    1. approva il bilancio consuntivo;
    2. nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
    3. delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
    4. delibera l'esclusione dei soci; h) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
  6. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, per l’approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
  7. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento del Comitato. L’assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un numero di soci che rappresenti almeno i 4/10 di tutti gli associati.
  8. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, uno dei due Vice-Presidenti e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo, eletto dai presenti.
  9. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso pubblico e per posta elettronica ai soci provvisti di indirizzo e-mail, almeno 8 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione.
  10. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega almeno 2/3 dei soci.
  11. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.
  12. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
  13. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.
  14. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei ¾ dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli stessi.
 

Art. 9 Il Consiglio Direttivo

    1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque, nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi.
    2. I membri dei Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.
    3. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso comitato; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio nomina altri Soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, entro 45 giorni, l'Assemblea provvede alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
    4. Il Consiglio Direttivo decade anche quando non possa deliberare a causa della mancanza della maggioranza dei suoi membri per tre convocazioni successive.
    5. Il Consiglio Direttivo può deliberare la decadenza di quei membri dello stesso che risultino assenti senza giustificato motivo per più di tre consigli direttivi di seguito.
    6. Il Consiglio Direttivo deve:
      1. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
      2. predisporre il bilancio consuntivo;
      3. nominare al suo interno il Presidente, i Vice-Presidenti e il Segretario;
      4. deliberare sulle domande di nuove adesioni;
      5. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
      6. predisporre e portare alla ratifica dell’Assemblea un regolamento interno.
    7. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, da uno dei duel Vice-Presidenti e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano in età.
    8. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno due terzi dei componenti ne faccia richiesta.
    9. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
    10. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o per posta elettronica, da recapitarsi almeno tre giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.
    11. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio.
    12. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
 

Art. 10 Il Presidente

  1. Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci. 
  2.  Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale del Comitato di fronte a terzi ed in giudizio.
  3. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano a uno dei due Vice-Presidenti o, in assenza, al membro anziano.
  4. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.
 

Art. 11 Norma finale

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione del Comitato, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad altra associazione o comitato con finalità analoghe e a fini di utilità sociale.
 

Art. 12 Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge, vigenti in materia di associazionismo.